Lettera Aperta

Lettera Aperta

LETTERA APERTA AI CITTADINI E AL SINDACO DI ALGHERO

Le segnalazioni ambientali e urbanistiche vengono davvero esaminate?

Negli ultimi mesi l’Associazione Punta Giglio Libera – Ridiamo Vita al Parco ha presentato numerose segnalazioni, osservazioni, richieste di verifica e istanze di accesso agli atti riguardanti interventi urbanistici, edilizi e paesaggistici che interessano il territorio di Alghero (1) (2), il Parco di Porto Conte e aree di particolare pregio ambientale (3) (4).

Si tratta di iniziative esercitate nell’ambito di un diritto riconosciuto ai cittadini e alle associazioni: contribuire alla tutela del territorio, segnalare possibili criticità e chiedere che le amministrazioni pubbliche svolgano le verifiche previste dalla legge.

In diversi casi, tuttavia, a distanza di mesi non risultano comunicati gli esiti delle verifiche richieste, né risultano facilmente reperibili gli atti che consentano di comprendere se le segnalazioni siano state effettivamente istruite, valutate o archiviate dagli uffici competenti.

La questione che vogliamo porre all’attenzione della città e del Sindaco non riguarda il merito delle singole pratiche.

Un’amministrazione può legittimamente ritenere infondate le osservazioni presentate da cittadini e associazioni. Può condividere o non condividere le criticità segnalate. Può assumere decisioni diverse da quelle auspicate da chi esercita il controllo civico.

Ciò che non dovrebbe accadere, però, è che chi presenta una segnalazione non riesca nemmeno a sapere se questa sia stata effettivamente presa in esame e con quali valutazioni.

Il problema che emerge da numerose vicende amministrative non è soltanto l’assenza di una risposta nel merito.

Non emerge un Comune che dialoga con i cittadini sui contenuti delle loro osservazioni, ma un Comune che spesso lascia i cittadini nell’incertezza circa l’esistenza stessa delle verifiche richieste.

È una differenza fondamentale.

Un’amministrazione trasparente può affermare: «Abbiamo verificato e riteniamo che non sussistano criticità». Questa è una risposta, condivisibile o meno.

Diverso è il caso in cui cittadini e associazioni siano costretti a presentare ulteriori istanze, richieste di accesso agli atti, solleciti e diffide semplicemente per sapere se una segnalazione sia stata letta, assegnata a un responsabile, istruita o archiviata.

Per questo motivo abbiamo ritenuto necessario segnalare al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del Comune di Alghero (5) alcune criticità procedimentali ricorrenti, chiedendo una valutazione delle modalità operative adottate nei procedimenti che riguardano beni pubblici, aree demaniali e territori sottoposti a vincoli ambientali e paesaggistici.
Tale iniziativa non rappresenta un episodio isolato. Nel corso del tempo l’Associazione ha più volte portato all’attenzione degli organi di garanzia dell’ente problematiche analoghe, nella convinzione che un confronto istituzionale possa contribuire a migliorare la qualità dell’azione amministrativa. Tuttavia, allo stato attuale, non si registrano cambiamenti apprezzabili nelle modalità di comunicazione degli esiti delle segnalazioni e delle richieste di verifica presentate dai cittadini.

La nostra preoccupazione nasce dal fatto che tali vicende interessano spesso aree di elevato valore collettivo, comprese zone ricadenti nel Parco naturale regionale di Porto Conte e nella rete Natura 2000, dove il livello di trasparenza e di rendicontazione dell’azione amministrativa dovrebbe essere massimo.

Non chiediamo trattamenti privilegiati.

Non chiediamo che le nostre osservazioni vengano necessariamente accolte.

Chiediamo semplicemente che le segnalazioni presentate dai cittadini ricevano una risposta verificabile, che le istruttorie siano conoscibili e che gli esiti delle valutazioni amministrative siano resi trasparenti.

Per questo rivolgiamo una domanda pubblica al Sindaco e all’intera amministrazione comunale:

Come può un cittadino sapere se una segnalazione urbanistica, edilizia o ambientale è stata realmente esaminata?

È una domanda che riguarda non soltanto la nostra associazione, ma tutti coloro che credono nella partecipazione civica, nella trasparenza amministrativa e nella tutela dei beni comuni.

La tutela del territorio passa anche attraverso la trasparenza delle istituzioni.

Senza trasparenza, ogni procedimento rischia di apparire opaco.

Senza risposte, il controllo civico diventa impossibile.

Senza una chiara rendicontazione dell’attività svolta dagli uffici, cresce inevitabilmente la distanza tra amministrazione e cittadini.

Il vero problema non è il dissenso del Comune rispetto alle osservazioni presentate. Il vero problema è che troppo spesso cittadini e associazioni non riescono nemmeno a sapere se quelle osservazioni siano state effettivamente esaminate.

Questa lettera aperta nasce anche dalla constatazione che le interlocuzioni già avviate con gli organi di garanzia dell’amministrazione comunale non hanno finora prodotto un miglioramento percepibile nella trasparenza dei procedimenti segnalati. Per questo riteniamo necessario portare il tema all’attenzione dell’intera cittadinanza.

Attendiamo una risposta pubblica a questa semplice domanda, nell’interesse della città e della qualità della sua amministrazione.

Punta Giglio Libera – Ridiamo Vita al Parco APS

Caval Marì - esterno
Punta Giglio batteria antinavale - spazi esterni
Manifesto per il governo del territorio

Manifesto per il governo del territorio

Negli ultimi anni, procedure semplificate, valutazioni frammentate e interventi progressivi hanno spesso sostituito una pianificazione organica e preventiva, trasferendo i conflitti dalle sedi amministrative alle aule giudiziarie.

Il Manifesto afferma un principio semplice: la tutela del paesaggio non può essere ridotta a un fatto formale o burocratico.
Il territorio è un bene collettivo e le decisioni che lo riguardano devono essere valutate nella loro interezza, nei loro effetti reali e nella loro sostenibilità nel tempo.

Perché la semplificazione amministrativa non può trasformarsi in semplificazione della tutela.

Manifesto per il governo del territorio

L’Associazione Punta Giglio Libera ritiene che il governo del territorio non possa essere affidato a decisioni frammentate, a procedure accelerate o a valutazioni parziali.

Il territorio non è una somma di atti amministrativi.

È un sistema complesso, fatto di equilibri ambientali, paesaggistici e sociali che richiedono visione, responsabilità e coerenza.

Negli ultimi anni si è progressivamente affermato un modello che, in nome della semplificazione e della rapidità, ha indebolito il controllo preventivo, sostituendo la pianificazione con interventi frammentari e disarticolati. Questo modello produce inevitabilmente autorizzazioni fragili, contenziosi, conflitti e, soprattutto, trasformazioni che incidono in modo permanente sul territorio.

Questo modello si manifesta attraverso dinamiche ricorrenti e riconoscibili:

  • interventi inizialmente incompatibili che vengono progressivamente rimodulati per superare i vincoli più stringenti
  • procedimenti costruiti per fasi, in cui le componenti più rilevanti vengono temporaneamente ridotte o escluse per ottenere il primo titolo autorizzativo
  • successive integrazioni e varianti che reintroducono, nel tempo, gli elementi originariamente esclusi
  • frammentazione delle valutazioni tra diversi livelli amministrativi, senza una verifica unitaria dell’impatto complessivo
  • spostamento del controllo dal momento preventivo a quello successivo, con l’intervento della magistratura quando le trasformazioni sono già avvenute

In questo modo, ciò che non sarebbe autorizzabile in modo diretto tende a diventarlo nel tempo, attraverso una sequenza di atti formalmente legittimi ma sostanzialmente orientati a un risultato già definito.

L’Associazione ritiene che questo approccio non sia sostenibile.

La tutela del paesaggio e dell’ambiente non può essere subordinata alla sola esistenza formale di titoli autorizzativi. Questa criticità emerge in modo ancora più evidente quando le procedure di semplificazione vengono applicate in contesti sottoposti a tutela paesaggistica.

La tutela del paesaggio non costituisce un interesse amministrativo ordinario, ma un principio fondamentale riconosciuto dalla Costituzione. Per questa ragione, la valutazione degli interventi in aree vincolate non può essere ridotta a meccanismi automatici, né affidata a logiche di mera accelerazione procedimentale.

Le normative sulla semplificazione amministrativa, introdotte anche per regolare i rapporti tra enti e ridurre i tempi decisionali, non possono tradursi nell’indebolimento della verifica sostanziale sugli interventi che incidono su beni paesaggistici tutelati.

Ciò assume un rilievo ancora maggiore in Sardegna, dove il Piano Paesaggistico Regionale ha attribuito agli ambiti costieri una tutela rafforzata fondata proprio sulla necessità di valutazioni preventive, motivate e approfondite.

In questi contesti, il silenzio, l’inerzia o la frammentazione delle valutazioni non possono sostituire un parere espresso, analizzato e coerente con gli obiettivi di tutela.

La semplificazione amministrativa non può trasformarsi in semplificazione della tutela.

Le trasformazioni devono essere valutate nella loro interezza e nella loro incidenza reale sui luoghi, secondo un principio ormai consolidato anche nella giurisprudenza: la forma degli atti non può prevalere sulla sostanza degli effetti.

Ogni intervento che modifica il territorio deve essere sottoposto a una verifica preventiva, complessiva e rigorosa della sua compatibilità, tenendo conto non solo dell’interesse economico immediato, ma degli equilibri complessivi e della loro sostenibilità nel tempo.

Ogni volta che questo equilibrio viene meno, è una sconfitta per la collettività.

È una sconfitta ogni volta che vengono attribuiti nuovi plusvalori economici ad aree di pregio ambientale senza aver chiarito fino in fondo la compatibilità urbanistica e paesaggistica degli interventi, riducendo progressivamente il controllo pubblico sul territorio.

È una sconfitta quando mutano destinazioni d’uso e intensità di fruizione senza una verifica adeguata delle ricadute sui carichi insediativi, sul traffico, sulle infrastrutture, sui servizi e sugli equilibri complessivi di contesti già sottoposti a forte pressione.

È una sconfitta quando il paesaggio, bene comune non riproducibile, viene inciso da trasformazioni che producono alterazioni spesso irreversibili.

È una sconfitta, infine, quando risorse pubbliche, tempo amministrativo e credibilità istituzionale vengono assorbiti da una sequenza continua di contenziosi, annullamenti, dissequestri e nuovi sequestri, spostando il momento della verifica dalla prevenzione al conflitto.

Il problema non è episodico. È sistemico.

Per questo l’Associazione afferma con chiarezza alcuni principi:

  • la pianificazione deve tornare a essere lo strumento centrale del governo del territorio
  • la valutazione preventiva deve prevalere sulla gestione emergenziale
  • la tutela del paesaggio deve essere sostanziale e non solo formale
  • la responsabilità delle decisioni pubbliche deve essere piena e trasparente

Il territorio è un bene collettivo, non una risorsa da adattare alle decisioni. Sono le decisioni che devono adattarsi al territorio.

Senza questo cambiamento di prospettiva, ogni vicenda continuerà a riproporsi come emergenza, mentre rappresenta, in realtà, l’effetto prevedibile di un metodo.

È su questo metodo che l’Associazione Punta Giglio Libera intende continuare a richiamare l’attenzione pubblica.

Perché la tutela del territorio non è un’opzione. È una responsabilità collettiva.

Parcheggio a Casa Gioiosa
Guardia Grande
Calabona
A-Mare non solo una concessione: è il sintomo di un metodo?

A-Mare non solo una concessione: è il sintomo di un metodo?

È una ricostruzione documentata della vicenda di uno stabilimento balneare in Loc. Calabona ad Alghero, denominato A-Mare della Soc. Bagni del Corallo srl, alla luce degli atti amministrativi e delle recenti pronunce della Corte di Cassazione. L’obiettivo è offrire una lettura complessiva del caso, evidenziando le criticità nel rapporto tra procedimento amministrativo, tutela del territorio e intervento penale. Il contributo è finalizzato a stimolare un dibattito pubblico informato su un tema di rilevante interesse collettivo.

A-Mare non solo una concessione: è il sintomo di un metodo

La vicenda A-Mare / Bagni del Corallo viene oggi riproposta all’opinione pubblica quasi esclusivamente sotto il profilo della perdita economica e occupazionale: una società che non apre, una stagione compromessa, circa venti posti di lavoro a rischio. È una narrazione che colpisce sul piano emotivo e che inevitabilmente induce la città a schierarsi dalla parte dell’impresa, come se ci si trovasse di fronte all’ennesimo caso di burocrazia lenta o di giustizia che ostacola chi vuole semplicemente lavorare.

Ma è proprio questa rappresentazione semplificata che rischia di nascondere il nodo reale della questione. Perché A-Mare non è soltanto il caso di una concessione contestata. È, piuttosto, il risultato di una sequenza amministrativa e giudiziaria che mostra con chiarezza come un intervento inizialmente ritenuto incompatibile possa, nel tempo, trasformarsi in qualcosa di diverso: non necessariamente pienamente legittimo, ma progressivamente normalizzato.

L’intervento proposto dalla società Bagni del Corallo si colloca infatti in un’area classificata dal Piano Regolatore Generale come zona H3, sottoposta a vincolo di salvaguardia assoluta, dove ogni trasformazione del territorio dovrebbe essere esclusa in via di principio. Nonostante un primo diniego nel 2021 da parte della Soprintendenza e dell’Ufficio Tutela del Paesaggio del Comune di Alghero , il progetto viene ripresentato l’anno successivo in forma sostanzialmente analoga, attraverso una rimodulazione progressiva che ne modifica la qualificazione formale senza alterarne la sostanza. Le componenti più impattanti vengono inizialmente rimosse per evitare i passaggi più rigorosi del procedimento, per poi riemergere in una fase successiva, attraverso varianti e integrazioni. Ciò che appare, sulla carta, come intervento precario o multifunzionale, assume nella realtà una consistenza ben diversa.

Nel 2024 interviene il primo sequestro, che segna una frattura tra ciò che è stato autorizzato e ciò che è stato realizzato.

Da quel momento la vicenda entra in una fase diversa: il dissequestro dell’area e il rilascio di nuovi titoli amministrativi consentono la prosecuzione dell’attività, mentre restano aperti i nodi relativi alla compatibilità dell’intervento con il territorio. La misura cautelare viene meno e l’attività può riprendere, senza che sia stata però definitivamente chiarita la compatibilità complessiva dell’intervento con il contesto paesaggistico.

È proprio in questa fase che interviene un nuovo elemento, spesso trascurato. Nel maggio 2025, poco prima del secondo sequestro, a seguito del rilascio di nuovi provvedimenti di concessione, dei cittadini intervengono, segnalando, a Comune e Procura, come tali atti si fondino su presupposti già dichiarati decaduti e su un quadro amministrativo e giudiziario ancora non definito.

La segnalazione evidenzia un punto preciso: i nuovi titoli si richiamano a un provvedimento unico precedente che era stato formalmente dichiarato decaduto, mentre nel frattempo erano intervenuti pareri negativi e atti di sospensione da parte degli organi di tutela paesaggistica. Nonostante ciò, nuove concessioni vengono rilasciate, inserendosi in un percorso amministrativo che appare non coerente con i presupposti su cui dovrebbe fondarsi.

Questo passaggio è decisivo perché mostra che la vicenda non si esaurisce con il dissequestro, ma prosegue su un altro piano, quello della legittimità amministrativa.

A giugno dello stesso anno il Tribunale del riesame di Sassari farà dissequestrare l’area.

Ed è su questo sfondo che interviene la Cassazione, riportando la vicenda alla sua dimensione sostanziale (Sentenza num. 7631/2026). (Leggi)

Nel “considerato in diritto” la Corte non si limita a prendere atto dell’esistenza di titoli amministrativi, ma ricostruisce l’intero sviluppo dei fatti e individua il punto critico dell’analisi compiuta in sede di dissequestro:

  • “il Tribunale ha esaminato la vicenda in modo parcellizzato, senza considerare unitariamente l’intervento nel suo complesso”.

La valutazione è stata condotta in modo frammentato, separando le singole opere dalle modificazioni del territorio su cui insistono.

La Cassazione chiarisce invece che l’intervento deve essere considerato unitariamente:

  • “le opere non possono essere valutate isolatamente rispetto alle modificazioni del suolo su cui insistono”

Ciò che rileva non è solo la natura delle strutture, ma l’insieme delle trasformazioni già realizzate:

  • “risulta accertata una trasformazione dell’area che ha comportato la distruzione della vegetazione e la modificazione dello stato dei luoghi”

Queste trasformazioni incidono in modo significativo e irreversibile su un contesto paesaggistico tutelato.

Da qui deriva un passaggio decisivo:

“i titoli abilitativi sopravvenuti non incidono sulle trasformazioni già realizzate e non sono idonei a escludere la rilevanza penale della condotta”

La Corte afferma così un principio sostanziale: la legittimità formale degli atti non può sovrapporsi alla realtà materiale dei luoghi.

La Corte va oltre:

  • “la condotta deve essere valutata nella sua continuità, atteso che le nuove opere si inseriscono nel solco della precedente attività abusiva”

evidenziando che le attività successive non costituiscono un fatto nuovo e autonomo, ma si inseriscono nella continuità della precedente attività, configurando una prosecuzione della condotta.

E infatti conclude:

  • “sussiste il periculum in mora, desumibile dalla concreta possibilità di reiterazione delle condotte illecite”

È proprio questa continuità che consente di affermare la persistenza del pericolo, nonostante il rilascio dei titoli amministrativi.
Il periculum in mora esiste ancora ed è per questo che la Cassazione annulla il dissequestro e rinvia al Tribunale.
Ma soprattutto afferma un principio che va oltre questo caso:
la realtà del territorio non può essere superata da una lettura formale degli atti amministrativi.

Particolarmente significativo appare il richiamo della sentenza di Cassazione n. 56678 /2028:

  • “b) il giudice penale conserva sempre il potere di sindacare la legittimità dei provvedimenti che autorizzano l’attività edilizia; in questo senso, Sez. 3, n. 56678 del 21/09/2018 (Leggi), Pmt, Rv. 275565 – 01, secondo cui la contravvenzione di esecuzione di lavori “sine titulo” sussiste anche nel caso in cui il permesso di costruire, pur apparentemente formato, sia illegittimo per contrasto con la disciplina urbanistico – edilizia di fonte normativa o risultante dalla pianificazione.”

Eppure i rilievi già formulati dalla Cassazione erano stati esplicitati nel gennaio del 2025, quando il Comune si apprestava a rilasciare le autorizzazioni edilizie n. 265 e n. 266 dell’8/5/2025. La Corte di Cassazione, con sentenza Sez. 3, n. 4435 del 16/01/2025 (Leggi), nel confermare la legittimità del primo sequestro nel 2024 dell’area da parte della Procura della Repubblica di Sassari per l’abuso edilizio, rigettando la domanda di dissequestro, aveva dato atto della:

“realizzazione, nel contesto finale di un ‘alterazione dello stato originario dei luoghi, di opere non consentite di livellamento della roccia, con apporto esogeno di terra quale substrato di un manto erboso, e di lavori di terrazzamento, con compromissione dell’ecosistema”.

Nonostante le criticità già evidenziate nelle pronunce della Cassazione e nelle carte processuali, il Comune ha successivamente proseguito nel rilascio delle autorizzazioni edilizie, in un contesto nel quale risultavano già contestate significative trasformazioni del territorio.

Nelle stesse pronunce vengono richiamati interventi di modifica dello stato originario dei luoghi, con alterazioni morfologiche e opere di sistemazione dell’area ritenute rilevanti sotto il profilo paesaggistico ed edilizio.

La società aveva descritto l’intervento come una “realtà dinamica in grado di originare nuove proposte in accordo con la natura persistente”. Tuttavia, secondo quanto emerge dagli atti richiamati dalla Corte, il contesto originario risultava profondamente modificato attraverso interventi di sistemazione artificiale dei luoghi.

È proprio in questa distanza tra rappresentazione formale dell’intervento e trasformazione materiale del territorio che si colloca uno dei nodi centrali della vicenda: la compatibilità tra nuove forme di utilizzo dell’area e la tutela di un paesaggio costiero sottoposto a vincoli di particolare rilevanza.

Il tema posto dalle pronunce giudiziarie riguarda dunque non soltanto la presenza di titoli autorizzativi, ma la necessità di verificare se le trasformazioni realizzate risultino coerenti con gli obiettivi di tutela e con l’integrità dei luoghi protetti dalla normativa paesaggistica.

Lo scopo da perseguire, come ricorda la Cassazione nella sentenza dello scorso novembre, era “la sistemazione unitaria dei luoghi da parte della società, in vista del soddisfacimento del proprio interesse a sfruttarli a fini turistici”. La Corte riconduce tali trasformazioni all’ipotesi prevista dall’art. 44 lett. c) del D.P.R. 380/2001 (Testo Unico sull’Edilizia) per “l’irreversibile modifica e alterazione dei luoghi e dell’ecosistema”. Tale norma si riferisce sia alla lottizzazione abusiva di terreni a scopo edilizio che agli interventi edilizi nelle zone sottoposte a vincolo storico, artistico, archeologico, paesistico, ambientale, in variazione essenziale, in totale difformità o in assenza del permesso.

E allora la domanda resta.

Possiamo davvero difendere un territorio guardando solo ai documenti? O dobbiamo guardare a ciò che accade nei luoghi? Perché Calabona non riguarda soltanto una vicenda giudiziaria, ma il modo in cui vengono assunte decisioni che incidono sul territorio.

È una scelta e ogni scelta lascia una traccia.

La perdita economica, che oggi domina il racconto pubblico, diventa così l’ultimo atto di un processo iniziato molto prima. Un processo in cui ogni passaggio, preso singolarmente, può apparire legittimo, ma che nel suo insieme restituisce un quadro diverso.

Se la legalità non viene verificata all’inizio, ma si ridefinisce nel tempo, se le criticità emergono solo dopo che il territorio è stato trasformato, allora non siamo di fronte a un episodio isolato. Siamo di fronte a un metodo.

Ed è su quel metodo — più che sulla singola vicenda — che una città dovrebbe iniziare a interrogarsi davvero.

I fatti: prima-dopo
Il parcheggio di Tramariglio

Il parcheggio di Tramariglio

L’intervento di un nuovo parcheggio in area boscata all’interno del Parco di Porto Conte è in contrasto col principio di conservazione e protezione del territorio che un Parco Regionale dovrebbe invece rispettare ed avere come obiettivo primario.

L’associazione ambientalista Punta Giglio Libera. Ridiamo Vita al Parco – APS ha inoltrato (02 gennaio 2026) un’istanza per il rispetto della salvaguardia integrale e condizionata del bene paesaggistico caratterizzato da un edificio di valenza storico culturale e della vegetazione che comprende un arco costiero racchiuso tra la Strada Provinciale 55 e la costa che, partendo da Cala della Calcina, risale verso Nord includendo la penisola di Punta del Quadro e la rada del porto del Tramariglio, terminando poco oltre Punta del Frara, nella baia del Tramariglio, all’interno del quale si trova l’omonima Torre costiera (copianificazione tra RAS, Comune di Alghero e Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Sassari e Nuoro,  da pag. 385 a pag. 390).

Interessati il Comune di Alghero, il Parco di Porto Conte, Assessorato Enti Locali, Finanze e Urbanistica della Regione autonoma della Sardegna, la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro, l’Assessorato della Difesa dell’Ambiente della Regione Autonoma della Sardegna, il Corpo forestale e di Vigilanza ambientale, Provincia di Sassari.

Anche se non si è dato risalto alla notizia, l’Azienda Parco di Porto Conte ha avviato un piano di intervento del geo-sito di Capo Caccia che prevede la nascita di un parcheggio pubblico ex-novo in corrispondenza dell’area di Tramariglio–Casa Gioiosa, uno dei contesti ambientali e paesaggistici più sensibili del territorio algherese, ricompreso nel Parco Naturale Regionale di Porto Conte, riconosciuto dal Piano Paesaggistico Regionale come bene identitario

In assenza di un Piano del Parco, questo parcheggio, che costituisce una nuova opera che va a modificare la destinazione funzionale di un’area indicata come S/4 nel PRG (area destinata ad attrezzature sociali e servizi pubblici), avrebbe dovuto seguire un iter amministrativo di approvazione comprendente una verifica di conformità urbanistica da parte del Comune e un atto deliberativo da parte del Consiglio Comunale, con approvazione del piano particolareggiato, ai sensi dell’art. 46 delle NTA del PRG.

Il Comune, infatti, è l’autorità urbanistica responsabile della conformità degli interventi al PRG e della valutazione dell’impatto dell’intervento in una determinata area e dei possibili effetti sulle scelte pianificatorie future, mentre il Consiglio Comunale ha competenza nell’approvazione dei piani attuativi e degli interventi di modifica che incidono sui servizi pubblici e sull’organizzazione territoriale.

Nel nostro caso, dalla disamina della documentazione, il Comune di Alghero non compare con le sue funzioni, non ha provveduto ad alcuna valutazione formale di conformità all’art. 46 NTA PRG per le zone S/4, non ha indicato la necessità di un piano particolareggiato, strumento previsto per la realizzazione di servizi, non ha valutato la compatibilità con le norme transitorie del PPR e, soprattutto, non ha compiuto alcuna verifica circa l’impatto dell’opera sul carico antropico e sulla fruizione dell’area. Inoltre, non risulta attivato alcuno strumento attuativo o deliberativo consiliare.

L’assenza di questo passaggio rappresenta un elemento critico dell’iter procedurale e dimostra, ancora una volta, la volontà dell’Amministrazione Comunale Algherese, di sottrarsi alle scelte pianificatorie che gli competono, delegando così, in maniera informale,  l’Ente Parco Naturale, che ha esclusivamente funzioni gestionali, di tutela, conservazione e protezione ambientale e non certo di governo del territorio, all’approvazione dell’intervento con sola deliberazione del suo Consiglio Direttivo, senza rispettare i passaggi normativi previsti e senza informare adeguatamente la comunità.

La partecipazione alle decisioni dei Consiglieri comunali, chiamati ad esprimere il loro voto su questa trasformazione del territorio, è fondamentale  perché tutti i cittadini possano in seguito presentare le loro osservazioni. Il cittadino deve riappropriarsi del diritto di partecipare che si esplica con il piano particolareggiato e il suo iter: approvazione del Consiglio e osservazioni da ridiscutere in Consiglio per l’approvazione definitiva. Le semplificazioni autorizzative non sono pensate per aggirare il diritto ma per applicarlo con tutte le competenze in campo. La pianificazione e tutti i suoi “passaggi democratici” non possono essere sempre saltati perché “percorsi irti di ostacoli”.

Chiediamo, pertanto, se il Comune di Alghero, anche a procedimento avviato, abbia intenzione di assolvere al proprio ruolo, prendendo contezza dell’intervento e compiendo tutti quegli atti necessari per dare regolarità all’iter, per tutelare la comunità e contribuire con ancora maggiore efficacia alla tutela, conservazione e protezione ambientale.

Area di Intervento parcheggio di Tramariglio
Milano – Punta Giglio: il modello è lo stesso

Milano – Punta Giglio: il modello è lo stesso

Modello Milano e Modello Punta Giglio: la stessa radice politico-culturale.

Ovvero interesse collettivo negato per affermare una logica privatistica che punta essenzialmente a produrre vantaggi per pochi ed esclusione per molti.

Logica che, allo stato attuale delle cose, può essere perseguita in maniera del tutto legale. È perciò che a Milano come ad Alghero l’essenziale non è la battaglia normativa, legale (su questo terreno loro vincono sempre), ma la battaglia politico-culturale per affermare un’idea di società e di futuro alternativa rispetto al paradigma neoliberista che muove sia Sala sia la cooperativa Quinto Elemento.

Costantino Cossu

Milano - Costantino Cossu
Punta Giglio - Costantino Cossu