È una ricostruzione documentata della vicenda di uno stabilimento balneare in Loc. Calabona ad Alghero, denominato A-Mare della Soc. Bagni del Corallo srl, alla luce degli atti amministrativi e delle recenti pronunce della Corte di Cassazione. L’obiettivo è offrire una lettura complessiva del caso, evidenziando le criticità nel rapporto tra procedimento amministrativo, tutela del territorio e intervento penale. Il contributo è finalizzato a stimolare un dibattito pubblico informato su un tema di rilevante interesse collettivo.
A-Mare non solo una concessione: è il sintomo di un metodo
La vicenda A-Mare / Bagni del Corallo viene oggi riproposta all’opinione pubblica quasi esclusivamente sotto il profilo della perdita economica e occupazionale: una società che non apre, una stagione compromessa, circa venti posti di lavoro a rischio. È una narrazione che colpisce sul piano emotivo e che inevitabilmente induce la città a schierarsi dalla parte dell’impresa, come se ci si trovasse di fronte all’ennesimo caso di burocrazia lenta o di giustizia che ostacola chi vuole semplicemente lavorare.
Ma è proprio questa rappresentazione semplificata che rischia di nascondere il nodo reale della questione. Perché A-Mare non è soltanto il caso di una concessione contestata. È, piuttosto, il risultato di una sequenza amministrativa e giudiziaria che mostra con chiarezza come un intervento inizialmente ritenuto incompatibile possa, nel tempo, trasformarsi in qualcosa di diverso: non necessariamente pienamente legittimo, ma progressivamente normalizzato.
L’intervento proposto dalla società Bagni del Corallo si colloca infatti in un’area classificata dal Piano Regolatore Generale come zona H3, sottoposta a vincolo di salvaguardia assoluta, dove ogni trasformazione del territorio dovrebbe essere esclusa in via di principio. Nonostante un primo diniego nel 2021 da parte della Soprintendenza e dell’Ufficio Tutela del Paesaggio del Comune di Alghero , il progetto viene ripresentato l’anno successivo in forma sostanzialmente analoga, attraverso una rimodulazione progressiva che ne modifica la qualificazione formale senza alterarne la sostanza. Le componenti più impattanti vengono inizialmente rimosse per evitare i passaggi più rigorosi del procedimento, per poi riemergere in una fase successiva, attraverso varianti e integrazioni. Ciò che appare, sulla carta, come intervento precario o multifunzionale, assume nella realtà una consistenza ben diversa.
Nel 2024 interviene il primo sequestro, che segna una frattura tra ciò che è stato autorizzato e ciò che è stato realizzato.
Da quel momento la vicenda entra in una fase diversa: il dissequestro dell’area e il rilascio di nuovi titoli amministrativi consentono la prosecuzione dell’attività, mentre restano aperti i nodi relativi alla compatibilità dell’intervento con il territorio. La misura cautelare viene meno e l’attività può riprendere, senza che sia stata però definitivamente chiarita la compatibilità complessiva dell’intervento con il contesto paesaggistico.
È proprio in questa fase che interviene un nuovo elemento, spesso trascurato. Nel maggio 2025, poco prima del secondo sequestro, a seguito del rilascio di nuovi provvedimenti di concessione, dei cittadini intervengono, segnalando, a Comune e Procura, come tali atti si fondino su presupposti già dichiarati decaduti e su un quadro amministrativo e giudiziario ancora non definito.
La segnalazione evidenzia un punto preciso: i nuovi titoli si richiamano a un provvedimento unico precedente che era stato formalmente dichiarato decaduto, mentre nel frattempo erano intervenuti pareri negativi e atti di sospensione da parte degli organi di tutela paesaggistica. Nonostante ciò, nuove concessioni vengono rilasciate, inserendosi in un percorso amministrativo che appare non coerente con i presupposti su cui dovrebbe fondarsi.
Questo passaggio è decisivo perché mostra che la vicenda non si esaurisce con il dissequestro, ma prosegue su un altro piano, quello della legittimità amministrativa.
A giugno dello stesso anno il Tribunale del riesame di Sassari farà dissequestrare l’area.
Ed è su questo sfondo che interviene la Cassazione, riportando la vicenda alla sua dimensione sostanziale (Sentenza num. 7631/2026). (Leggi)
Nel “considerato in diritto” la Corte non si limita a prendere atto dell’esistenza di titoli amministrativi, ma ricostruisce l’intero sviluppo dei fatti e individua il punto critico dell’analisi compiuta in sede di dissequestro:
- “il Tribunale ha esaminato la vicenda in modo parcellizzato, senza considerare unitariamente l’intervento nel suo complesso”.
La valutazione è stata condotta in modo frammentato, separando le singole opere dalle modificazioni del territorio su cui insistono.
La Cassazione chiarisce invece che l’intervento deve essere considerato unitariamente:
- “le opere non possono essere valutate isolatamente rispetto alle modificazioni del suolo su cui insistono”
Ciò che rileva non è solo la natura delle strutture, ma l’insieme delle trasformazioni già realizzate:
- “risulta accertata una trasformazione dell’area che ha comportato la distruzione della vegetazione e la modificazione dello stato dei luoghi”
Queste trasformazioni incidono in modo significativo e irreversibile su un contesto paesaggistico tutelato.
Da qui deriva un passaggio decisivo:
“i titoli abilitativi sopravvenuti non incidono sulle trasformazioni già realizzate e non sono idonei a escludere la rilevanza penale della condotta”
La Corte afferma così un principio sostanziale: la legittimità formale degli atti non può sovrapporsi alla realtà materiale dei luoghi.
La Corte va oltre:
- “la condotta deve essere valutata nella sua continuità, atteso che le nuove opere si inseriscono nel solco della precedente attività abusiva”
evidenziando che le attività successive non costituiscono un fatto nuovo e autonomo, ma si inseriscono nella continuità della precedente attività, configurando una prosecuzione della condotta.
E infatti conclude:
- “sussiste il periculum in mora, desumibile dalla concreta possibilità di reiterazione delle condotte illecite”
È proprio questa continuità che consente di affermare la persistenza del pericolo, nonostante il rilascio dei titoli amministrativi.
Il periculum in mora esiste ancora ed è per questo che la Cassazione annulla il dissequestro e rinvia al Tribunale.
Ma soprattutto afferma un principio che va oltre questo caso:
la realtà del territorio non può essere superata da una lettura formale degli atti amministrativi.
Particolarmente significativo appare il richiamo della sentenza di Cassazione n. 56678 /2028:
- “b) il giudice penale conserva sempre il potere di sindacare la legittimità dei provvedimenti che autorizzano l’attività edilizia; in questo senso, Sez. 3, n. 56678 del 21/09/2018 (Leggi), Pmt, Rv. 275565 – 01, secondo cui la contravvenzione di esecuzione di lavori “sine titulo” sussiste anche nel caso in cui il permesso di costruire, pur apparentemente formato, sia illegittimo per contrasto con la disciplina urbanistico – edilizia di fonte normativa o risultante dalla pianificazione.”
Eppure i rilievi già formulati dalla Cassazione erano stati esplicitati nel gennaio del 2025, quando il Comune si apprestava a rilasciare le autorizzazioni edilizie n. 265 e n. 266 dell’8/5/2025. La Corte di Cassazione, con sentenza Sez. 3, n. 4435 del 16/01/2025 (Leggi), nel confermare la legittimità del primo sequestro nel 2024 dell’area da parte della Procura della Repubblica di Sassari per l’abuso edilizio, rigettando la domanda di dissequestro, aveva dato atto della:
“realizzazione, nel contesto finale di un ‘alterazione dello stato originario dei luoghi, di opere non consentite di livellamento della roccia, con apporto esogeno di terra quale substrato di un manto erboso, e di lavori di terrazzamento, con compromissione dell’ecosistema”.
Nonostante le criticità già evidenziate nelle pronunce della Cassazione e nelle carte processuali, il Comune ha successivamente proseguito nel rilascio delle autorizzazioni edilizie, in un contesto nel quale risultavano già contestate significative trasformazioni del territorio.
Nelle stesse pronunce vengono richiamati interventi di modifica dello stato originario dei luoghi, con alterazioni morfologiche e opere di sistemazione dell’area ritenute rilevanti sotto il profilo paesaggistico ed edilizio.
La società aveva descritto l’intervento come una “realtà dinamica in grado di originare nuove proposte in accordo con la natura persistente”. Tuttavia, secondo quanto emerge dagli atti richiamati dalla Corte, il contesto originario risultava profondamente modificato attraverso interventi di sistemazione artificiale dei luoghi.
È proprio in questa distanza tra rappresentazione formale dell’intervento e trasformazione materiale del territorio che si colloca uno dei nodi centrali della vicenda: la compatibilità tra nuove forme di utilizzo dell’area e la tutela di un paesaggio costiero sottoposto a vincoli di particolare rilevanza.
Il tema posto dalle pronunce giudiziarie riguarda dunque non soltanto la presenza di titoli autorizzativi, ma la necessità di verificare se le trasformazioni realizzate risultino coerenti con gli obiettivi di tutela e con l’integrità dei luoghi protetti dalla normativa paesaggistica.
Lo scopo da perseguire, come ricorda la Cassazione nella sentenza dello scorso novembre, era “la sistemazione unitaria dei luoghi da parte della società, in vista del soddisfacimento del proprio interesse a sfruttarli a fini turistici”. La Corte riconduce tali trasformazioni all’ipotesi prevista dall’art. 44 lett. c) del D.P.R. 380/2001 (Testo Unico sull’Edilizia) per “l’irreversibile modifica e alterazione dei luoghi e dell’ecosistema”. Tale norma si riferisce sia alla lottizzazione abusiva di terreni a scopo edilizio che agli interventi edilizi nelle zone sottoposte a vincolo storico, artistico, archeologico, paesistico, ambientale, in variazione essenziale, in totale difformità o in assenza del permesso.
E allora la domanda resta.
Possiamo davvero difendere un territorio guardando solo ai documenti? O dobbiamo guardare a ciò che accade nei luoghi? Perché Calabona non riguarda soltanto una vicenda giudiziaria, ma il modo in cui vengono assunte decisioni che incidono sul territorio.
È una scelta e ogni scelta lascia una traccia.
La perdita economica, che oggi domina il racconto pubblico, diventa così l’ultimo atto di un processo iniziato molto prima. Un processo in cui ogni passaggio, preso singolarmente, può apparire legittimo, ma che nel suo insieme restituisce un quadro diverso.
Se la legalità non viene verificata all’inizio, ma si ridefinisce nel tempo, se le criticità emergono solo dopo che il territorio è stato trasformato, allora non siamo di fronte a un episodio isolato. Siamo di fronte a un metodo.
Ed è su quel metodo — più che sulla singola vicenda — che una città dovrebbe iniziare a interrogarsi davvero.

